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Conservazione sostitutiva

Le recenti Leggi, in materia di Gestione Elettronica del Documento, sanciscono definitivamente che possono essere archiviati otticamente sia i documenti analogici (cartacei) che i documenti creati già in formato digitale (testi da pc, immagini, disegni) stabilendone la validità giuridica nonché l’efficacia probatoria come stabilito dalla Delibera CNIPA n. 42 del 13/12/2001, dal DECRETO 23/01/2004 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla normativa successiva.

Definizioni
Ai sensi della delibera CNIPA 02/2004  e della circolare ministeriale 36/E/2006 (Agenzia delle Entrate) si definiscono:

MEMORIZZAZIONE E' il processo di trasposizione in formato digitale su un qualsiasi idoneo supporto, attraverso un processo di elaborazione, di documenti analogici o digitali anche informatici

ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA E' il processo di memorizzazione, su un qualsiasi idoneo supporto, di documenti informatici, anche sottoscritti, univocamente identificati mediante un codice di riferimento,  antecedente all’eventuale processo di conservazione

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DI DOCUMENTI INFORMATICI E' il processo che presuppone la memorizzazione, su supporti ottici o altri idonei, dei documenti,ed eventualmente anche delle loro impronte e che termina con la sottoscrizione elettronica e l’apposizione della marca temporale sull’insieme dei documenti

RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE Definisce e progetta sotto il profilo organizzativo e tecnologico il sistema di conservazione, incluse le operazioni di sicurezza fisiche e logiche, cura che il sistema e le procedure operino in conformità con il piano stabilito e siano mantenute aggiornate e funzionanti

MANUALE DELLA CONSERVAZIONE Deve definire le tipologie dei documenti da conservare, descrive il flusso di lavorazione dei documenti, riportare tutte le informazioni sulle operazioni da effettuare per garantire la leggibilità nel tempo dei dati conservati, descrivere in maniera puntuale le misure di sicurezza adottate